Il 14 luglio scorso è stata approvata dal Consiglio Regionale la Legge che recepisce il “piano casa” del Governo. La Legge dà il via libera ad aumenti della volumetria degli edifici fino al 20% e dà la possibilità di demolire e ricostruire gli edifici esistenti con un aumento di volumetria fino al 35%. Queste norme non escludono neanche i centri storici e i parchi.
La legge stabilisce la possibilità di una riduzione del costo di costruzione ovvero dei contributi che chi costruisce è tenuto a versare alle casse comunali. Ove i Comuni non deliberassero entro il 15 ottobre 2009, si applicherà una riduzione del 30% del contributo di costruzione.
I Comuni, con motivata deliberazione sempre entro il 15 ottobre 2009, potranno escludere la realizzazione degli interventi previsti per legge su quelle parti del territorio che, per specifiche peculiarità storiche, ambientali ed urbanistiche, siano tali da giustificare limitazioni all’applicabilità della legge.
VIVERE CERNUSCO invita la Giunta di Cernusco a deliberare per tempo al fine di tutelare il nostro centro storico da possibili speculazioni edilizie e di agire al fine di non applicare la riduzione del 30% poiché i costi che i costruttori versano al Comune servono per adeguare le strutture e i servizi della città e quindi mitigare, a beneficio della collettività, l’insediamento di nuovi cittadini.
VIVERE CERNUSCO esprime, in generale, un giudizio negativo sul Piano Casa di Formigoni giudicandolo una misura che non intercetta un reale bisogno poiché in questo momento non c’è necessità di nuove case e nuovo cemento ma di migliorare l’accesso al credito per le famiglie che vogliono comprare casa.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
1 commenti:
Con riferimento agli Oneri di Costruzione del cosiddetto "PIANO CASA", mi chiedo se è MAI POSSIBILE che nessuno sappia o si ricordi che è VIGENTE ED OPERANTE, fin dal 1977, la disposizione sotto riportata!
Nemmeno il Legislatore Lombardo la ricorda? E' una BUFALA sostenere che AMPLIANDO FINO AL 20% "ALMENO SI PAGANO GLI ONERI".
(vedi comma d)
----------------------------------
LEGGE 28 Gennaio 1977, N. 10 - (Bucalossi)
(G.U. 29-1-1977, N. 27)
NORME PER LA EDIFICABILITA' DEI SUOLI
Art. 9.
(concessione gratuita)
Il contributo di cui al precedente art. 3 non è dovuto:
a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della
conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi
dell'art. 12 della legge 9-5-1975, n. 153.
b) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non
comportino aumento delle superfici utili di calpestì o e mutamento della destinazione d'uso,
quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a
praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a
concorrere negli oneri di urbanizzazione;
c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restando fermo che per la manutenzione
ordinaria la concessione non è richiesta;
d) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in
misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari;
e) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle
abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito
della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;
f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti
istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in
attuazione di strumenti urbanistici;
g) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di
pubbliche calamità.
Per le opere realizzate dai soggetti di cui al secondo comma dell'art. 4 il contributo per
la concessione - da determinarsi dal comune ai sensi del precedente art. 5 - è commisurato alla
incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
Restano ferme le norme di cui agli artt. 29 e 31, secondo comma, della legge 17-8-1942, n.
1150, e successive modificazioni.
----------------------------------
COME LA METTIAMO? COME STANNO LE COSE? LA LEGGE GIA' PERMETTE DI NON PAGARE! NON CREDO CHE L'AMPLIAMENTO LOMBARDO POSSA CONSIDERARSI A PAGAMENTO!
Posta un commento